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CARLI Costruzioni | Impresa edile ricostruzione post sisma L'Aquila.


Aggregati strutturali. Interventi strutturali di consolidamento. Fibre di carbonio.

ATTIVITA'

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Aggregati omogenei e Consorzi obbligatori


Normativa di riferimento: art. 7, comma 3 Ordinanza n° 3820 del 12/11/2009 e art. 3, comma 4 Ordinanza n° 3832 del 22/12/2009

Gli aggregati possono essere individuati dai Comuni (art. 3, comma 1, Ord. 3832) o direttamente dagli interessati (art. 3, comma 11, Ord. 3832).

La dimensione minima prevista è di mq 300 lordi di impronta a terra.

Il rappresentante legale del Consorzio (che può essere costituito anche con autentica di firme da parte del segretario comunale), individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati (della progettazione,della direzione dei lavori, del controllo della sicurezza).

Anche se le ordinanze non lo stabiliscono è probabile che si procederà come nel caso del terremoto dell'Umbria; in pratica nell'ambito dell'aggregato saranno individuati dei PIR (Piani di intervento di ripristino) e delle UMI (Unità minime di intervento).

In attesa di maggiori informazioni (relative alle zone rosse) consigliamo di procedere alla presentazione di una Relazione tecnica che individui l'aggregato omogeneo propedeutico al ripristino, ricostruzione e recupero degli edifici danneggiati dal sisma.

Tale relazione tecnica dovrà indicare:

a) la proprietà degli edifici;
b) l'individuazione urbanistica;
c) la descrizione dell'aggregato;
d) la descrizione dello stato di danno a seguito dell'evento sismico;
e) le foto degli edifici

Riteniamo utile, inoltre, procedere anche alla costituzione del Consorzio e all'individuazione del legale rappresentante dello stesso.

Per ogni esigenza - amministrativa e/o tecnica - i nostri uffici sono a disposizione per supportare e coadiuvare i tecnici incaricati e i proprietari.



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